Privacy e trattamento dati

Quali dati vengono trasmessi dai professionisti aderenti all'Ordine professionale e alla Regione

Prima di rendere una prestazione professionale, lo psicologo ha l’obbligo di fornire alla persona assistita una serie di informazioni volte ad acquisire il consenso informato al trattamento sanitario e il consenso informato al trattamento dei dati personali.

Il fine della richiesta di consenso informato al trattamento sanitario è quello di informare adeguatamente la persona assistita circa le prestazioni che riceverà, le finalità e le modalità delle stesse, in linea con la Deontologia professionale, promuovendo l’autonomia dell’individuo nelle scelte che riguardano la sua salute. Nel caso in cui il destinatario del trattamento sanitario fosse una persona minorenne, il consenso dovrà essere fornito dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.

In assenza del consenso, il professionista non può svolgere alcun intervento, neanche quelli previsti nell’ambito del Bonus Psiconcologia.

No. Tutto ciò che viene condiviso durante i colloqui (ad esempio diagnosi, appunti clinici, relazioni, valutazioni) rimane strettamente riservato e tutelato dal segreto professionale: rimane quindi confinato nel rapporto tra paziente e psicologo/a.

Ai fini della rendicontazione e del monitoraggio dell’iniziativa, i professionisti trasmettono esclusivamente dati amministrativi relativi allo svolgimento degli incontri: numero di incontri effettuati, data e ora, eventuale indicazione della relazione di parentela qualora il fruitore delle prestazioni non coincida con il beneficiario del voucher. Queste informazioni possono essere comunicate all’Ordine e, se richiesto, alla Regione, ma non contengono alcun dettaglio clinico sul percorso psicologico.